Minoranze linguistiche. Lettere e commenti – Ditelo alla Nuova – La Nuova Sardegna 28 gennaio 2018, pag. 36

Il ministro Fedeli ha dichiarato alla Nuova Sardegna: «Certo quello del dimensionamento è un problema che andrebbe affrontato con una legge speciale (…) ma credo che l’obiettivo della Sardegna debba essere quello di investire, forte sulla sua autonomia, contro la dispersione e per una formazione sempre migliore». Appartengo a una “razza” in via d’estinzione, in attesa di protezione da parte del Wwf: i docenti istituzionalmente corretti. Ma dato che il ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli manifesta una non conoscenza della normativa scolastica sulle Minoranze linguistiche, le faccio sapere cosa la Sardegna dovrebbe avere in termini di organici, cioè di classi, cattedre e autonomie scolastiche. L’articolo 8 del DPR n. 81/09 recita: «Nelle scuole funzionanti (…) nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16». L’articolo 10 conferma i criteri per le Elementari, l’art. 11 per le Medie e il 16 per le Superiori, con un dato numerico: “(… ) e comunque non inferiore a 10 alunni”. Nei tre articoli scompare la dicitura “classi uniche”. L’art.4 della Legge 482/99 prescrive: «1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. 2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado (…), nei limiti dell’orario curriculare (…) al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.”. Le possibilità sopra riportate vengono rimarcate dall’art.9 del DPR 275/99 in favore della popolazione giovanile e degli adulti. Integriamo la nostra riflessione col c. 20 dell’art. 21 – Lex 59/97 (c.d. Bassanini) modificato dalla L. n.191/98: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazion». Urge una Legge regionale sulla Scuola Sarda Europea, ma intanto si applichino le norme esistenti. Concludiamo parlando di scuole autonome, secondo la Legge n.183/11 che prescrive: «Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato». Dimenticavo: le “leggi speciali”, storicamente, furono prerogativa di un regime dittatoriale. Antonio Deiara