Numero alunni per classe, lingua e cultura della Sardegna, legge regionale. Un ragionamento che nasce dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”

 

La scuola, lunedì 22 febbraio.2016, ha chiuso la fase delle iscrizioni all’anno scolastico 2016-2017. Ora i dirigenti scolastici lavoreranno alla predisposizione delle classi e degli organici. Ritengo sia il momento migliore per proporre una riflessione in merito all’applicazione della normativa vigente, e per formulare tre domande sulla Scuola Sarda Europea.
La Sardegna è abitata dalla minoranza linguistica più numerosa d’Italia, 1.700.000 cittadini. La normativa dell’Europa Unita tutela con particolare attenzione proprio le minoranze linguistiche, attenzione recepita dalla Legge della Repubblica Italiana n. 482/1999 e dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2016 n.16 in applicazione delle direttive europee. Eppure la Scuola Sarda Europea, frequentata dai figli dei cittadini di una minoranza linguistica tutelata in primis dall’Europa, è stata falcidiata dalla Legge 133/08 in misura sproporzionata rispetto alle scuole di numerose altre Regioni italiane. Si può ipotizzare che non siano state applicate le norme esistenti?
Il mio ragionamento nasce dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che all’articolo 1, comma 2, afferma: “La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.” Il legislatore completa il quadro normativo l’art. 2, c. 1 “In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”.
Stabilito che la Sardegna è un’area geografica, incontrovertibilmente delimitata in quanto isola, abitata da una minoranza linguistica riconosciuta ufficialmente, esaminiamo le possibilità offerte dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009. L’art. indica: “Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate 1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.”
L’articolo 10 è dedicato alla scuola Primaria: “Le sezioni della scuola Primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione.
Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto e comunque non inferiore a 10 alunni”. È scomparsa la dicitura “classi uniche”.
Riprende il medesimo indirizzo l’articolo 11, dedicato alla Scuola Secondaria di I grado, che al comma 3 recita: “Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.” Anche in questo articolo non figura la dicitura “classi uniche”.

Completa il quadro l’art. 16: “Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado”, citato nell’art. 8.
L’art.4 della Legge 482/1999 prescrive:
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
Le possibilità sopra riportate vengono rimarcate dal DPR 275/99, Art. 9 (Ampliamento dell’offerta formativa):
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

Integriamo la nostra riflessione col comma 20 dell’ARTICOLO 21 – LEGGE 59/1997 (c.d. Bassanini) modificato dalla legge n.191/98: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.”
Concludiamo parlando di scuole autonome secondo la Legge 11.11.11, n. 183 e in particolare il c. 69 dell’art. 4, che modifica il c. 5 del sopra citato d.l. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ai sensi, pertanto, del quale “Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Ecco le tre domande:
01. È possibile ridefinire il numero delle classi in tutti i centri abitati e nelle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, attraverso una contrattazione sindacale con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, nel rispetto del combinato delle norme sopra riportate, con riapertura di tutte le classi eventualmente soppresse a causa della mancata applicazione di esse? Mi permetto di proporre: numero massimo di 20 alunni per classe, 15 in presenza di un diversamente abile, in tutto il territorio regionale e in tutti gli ordini di scuola; numero minimo di 10 alunni per classe nei piccoli centri e nei quartieri cittadini condizionati da problematiche di dispersione scolastica e di devianza. In questo caso, si recupererebbero 6.000 cattedre, cioè 6.000 “posti di lavoro”. Contro lo spopolamento, 400 alunni e non 600 per ripristinare le autonomie scolastiche.

02. È possibile programmare per l’anno scolastico 2016-2017 l’insegnamento della Lingua Sarda e della letteratura, della storia, della geografia, della musica e dell’arte della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra Isola, all’interno di un ampliamento dell’offerta formativa, con docenti specifici, in base al DPR 275/99, con un protocollo d’intesa Regione Autonoma della Sardegna, MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e Sindacati?

03. È possibile elaborare una legge propria della Regione Autonoma della Sardegna sulla Scuola Sarda Europea, ai sensi dell’articolo 21, comma 20, della Legge n.59/1997, attraverso un Gruppo di Supporto Tecnico Scientifico formato da dirigenti scolastici, docenti e ATA, eletti in qualità di rappresentanti di tutto il personale delle Scuole di ogni ordine e grado della nostra Isola?

Sassari, 12 marzo 2016